Come preannunciato, abbiamo approfondito la curiosa richiesta al MIMIT di RAI di ottenere frequenze aggiuntive per l’implementazione della rete nazionale DAB n. 1, posta all’Ordine del giorno del Consiglio Agcom del 09/10/2024).
Prima di addentrarci nella complessa ricostruzione di possibili fondamenti della richiesta, effettuiamo, come di consuetudine, un doveroso recap.
Sintesi
Ha destato particolare interesse nel settore la nostra notizia di venerdì sulla richiesta al Ministero delle imprese e del made in Italy da parte di RAI di ottenere frequenze aggiuntive per la propria rete DAB, posta all’Ordine del giorno del Consiglio Agcom del 09/10/2024 (per il conseguimento di parere richiesto dal MIMIT).
Nell’anticipazione di fine settimana, avevamo evidenziato come non fosse dato di sapere di cosa si trattasse (stante la ristretta formulazione), anche se pareva probabile che l’oggetto – le frequenze aggiuntive – fosse un pacchetto di risorse frequenziali, tra i due disponibili, adatto per l’implementazione delle reti DAB. Parliamo, nello specifico, di quelle frequenze non richieste in sede di manifestazione di interesse dai consorzi di radio locali in alcuni bacini di utenza in occasione dei bandi DAB e quindi non assegnate e di quelle accantonate per la rete nazionale n. 12 DTT, originariamente destinata ai televisivi sebbene composta di impianti VHF in molte regioni italiane, che però l’avevano ripetutamente snobbata (stanti i ripetuti tentativi di attribuzione). E, in effetti, così potrebbe essere, quantomeno per una delle nostre ipotesi.
Le verifiche di NL
In realtà, dopo approfondimenti, potrebbe trattarsi anche di un tertium genus o, più probabilmente, di un mix di opzioni. Intanto diciamo che, da quanto ricostruito da NL, la richiesta di RAI di avere frequenze aggiuntive sarebbe finalizzata alla differenziazione della programmazione per esigenze legate alle minoranze linguistiche in alcune aree del territorio nazionale (come la provincia autonoma di Trento ed il Friuli Venezia Giulia) e punterebbe, da una parte, a sfruttare risorse previste dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di Agcom ai consorzi di emittenti locali, ma non richieste dagli stessi (come accaduto nelle Marche) e, dall’altra, di utilizzare blocchi di frequenze assegnati all’Italia dall’accordo di Ginevra 2006 ma non pianificati (cioè inclusi nel PNAF) da integrare alla rete nazionale n. 1 assegnata alla concessionaria pubblica. Attribuzione peraltro contestata e sub judice avanti al TAR Lazio, posto che RAI riteneva di aver diritto alla rete n. 3, assegnata invece al consorzio Eurodab Italia.
Le conseguenze di un accoglimento della richiesta di integrazione frequenziale di RAI
L’accoglimento della richiesta di RAI nella sua interezza consentirebbe alla stessa di uniformare la rete nazionale n. 1 alle proprie esigenze, superando così le doglianze a fondamento del ricorso avanti ai giudici amministrativi. Sul punto, ricordiamo infatti che il Ministero delle imprese e del made in Italy ha pubblicato il 21/05/2024 gli esiti della procedura di assegnazione del diritto d’uso della rete nazionale DAB+ n. 3, ai sensi della delibera AGCOM 286/22/CONS, indicando come assegnataria l’attuale esercente del diritto d’uso precedentemente assentito, Eurodab Italia. Così completando il quadro nazionale, che vede attribuita al consorzio DAB Italia la rete n.2, ad Eurodab Italia la n.3 e a RAI, appunto, la n. 1.
Diritti compressi
Tuttavia, sul lato opposto, l’assenso allo sfruttamento delle risorse richieste da RAI ridurrebbe ulteriormente il margine di manovra per i consorzi di radio locali, che vedrebbero depauperata la propria provvista frequenziale, considerato che, seguendo il percorso del refarming della banda 700 MHz (che costituisce all’evidenza un precedente giuridico inequivocabile), le reti DAB per le quali non è stata espressa manifestazione d’interesse da parte dei partecipanti dovrebbero essere comunicate ad Agcom, a conclusione dell’intero iter di assegnazione (quindi dopo i beauty contest), al fine di definire i successivi adempimenti di competenza (dei quali l’ultima ratio è la destinazione ad usi non previsti dal PNAF).
Il precedente televisivo
Per esempio, nel caso televisivo, richieste di impiego per risolvere problematiche interferenziali sulle reti di 1° e 2° livello DTT erano state rigettate (peraltro per motivazioni tuttora sub judice avanti alla giustizia amministrativa).
Inevitabile deriva contenziosa
Difficile, quindi, che l’accoglimento della richiesta di frequenze aggiuntive da parte del MIMIT a seguito di un parere favorevole di Agcom potrebbe non essere impugnato dai consorzi delle radio locali e probabilmente dagli operatori di rete televisivi areali che si erano visti negate analoghe istanze (perché così si conclamerebbe una disparità di trattamento).
Meglio la rete 12
Piuttosto, l’occasione sarebbe utile per sfruttare le grandi possibilità offerte dal diverso utilizzo della rete nazionale DTT n. 12, inutilizzata da oltre due anni per disinteresse degli operatori tv, la cui decomposizione (4 blocchi DAB per i canali VHF III, destinati a tale rete in numerose regioni italiane) consentirebbe, non solo di risolvere il problema di RAI (definendo anche il contenzioso con Eurodab Italia), ma anche, attraverso un’accorta ripianificazione integrativa, la quasi totalità di quelli dei consorzi locali in zone radioelettricamente problematiche tra Veneto, Emilia Romagna e Puglia.
Le vicende DTT
Circa la vicenda della rete tv nazionale inassegnata, ricordiamo che, con Delibera n. 25/23/CONS del 08/02/2023, Agcom, all’esito della consultazione pubblica (indetta con delibera n. 366/22/CONS), aveva infatti definito la nuova procedura per l’assegnazione del diritto d’uso delle frequenze pianificate per la 12′ rete del servizio di radiodiffusione digitale terrestre, secondo quanto previsto all’art. 10, comma 4, della delibera n. 65/22/CONS.
Il merito della Delibera n. 25/23/CONS
Il provvedimento stabiliva la procedura per il rilascio del diritto d’uso delle frequenze televisive per la 12^ rete nazionale del PNAF, rimasto inassegnato al termine delle precedenti procedure di cui alle delibere n. 129/19/CONS e n. 65/22/CONS. Al momento della pubblicazione del provvedimento cessava quindi la possibilità di applicazione dell’art. 2, comma 2, lett. b), della delibera n. 129/19/CONS.
Per la lettura completa è possibile consultare il link: www.newslinet.com/radio-cosa-sta-dietro-a-richiesta-di-rai-di-ottenere-frequenze-aggiuntive-per-rete-nazionale-n-1-presentata-al-mimit-e-vagliata-da-agcom