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Radio. DAB: lunedì scade termine manifestazione interesse. Intanto Ministero avvisa che restanti bandi saranno pubblicati a fine novembre

Fonte: www.newslinet.com/radio-dab-lunedi-scade-termine-manifestazione-interesse-intanto-ministero-avvisa-che-restanti-bandi-saranno-pubblicati-a-fine-novembre
 

Lunedì 30/10/2023 scadrà il termine per le manifestazioni d’interesse all’ottenimento di diritto d’uso disponibili per Lombardia, Piemonte, VdA, Liguria, Toscana, Umbria, Campania, Sicilia.

 

Manifestazioni d’interesse e beauty contest

Molto probabile che in alcune aree critiche come la Lombardia, alla procedura di manifestazione d’interesse per i diritti DAB segua quella competitiva posto che i diritti d’uso previsti dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze (provvisorio) approvato da Agcom sono inferiori ai consorzi che li richiederanno.

 

Ultimi bandi per manifestazione interesse aree residue

Intantooggi il Ministero delle imprese e del made in Italy ha reso noto che nel corso della terza settimana del mese di novembre 2023 procederà alla pubblicazione dei bandi per la manifestazione di interesse per l’aggiudicazione dei diritti d’uso sulle reti locali nei bacini d’utenza: n. 4A Prov. Aut. Trento, n. 4B Prov. Aut. Bolzano n. 5 Veneto, n. 6 Friuli-Venezia Giulia, n. 13 Abruzzo, n. 14 Molise, n. 16 Puglia, n. 17 Basilicata e n. 18 Calabria.

 

Contenuti dei bandi DAB

Le modalità di svolgimento delle relative procedure saranno definite nei singoli bandi per le manifestazioni d’interesse, che verranno pubblicati come detto durante la terza settimana di novembre.

 

I bandi precedenti

Nelle more sarà pubblicato nelle prossime settimane l’elenco dei consorzi partecipanti al bando per le manifestazioni d’interesse ai diritti d’uso DAB per i bacini di utenza pianificati in Emilia Romagna, Marche, Lazio e Sardegna, con domande scadute il 4 agosto scorso.

 

Recap

Ma cosa prevederanno i prossimi bandi?

 

Manifestazioni d’interesse. Requisiti per la partecipazione e per l’assegnazione del diritto d’uso DAB

Sono ammesse a presentare domanda di partecipazione alla procedura per le manifestazioni d’interesse le società consortili:

a) partecipate da almeno 12 emittenti legittimamente esercenti nello stesso bacino di utenza o sub bacino di utenza l’attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica in ambito locale e che siano altresì titolari di autorizzazione per la fornitura di programmi radiofonici in ambito locale ai sensi dell’art. 3, comma 14 del Regolamento;

b) titolari di autorizzazione generale, di cui all’art. 11 del D.lgs. 207/2021, ex art. 25 del D.lgs. 259/03 e ss. mm., in corso di validità;

c) che indichino un numero minimo di 12 emittenti, in possesso dei requisiti, per ogni rete oggetto di manifestazioni d’interesse.

 

Soglie di partecipazione

La soglia di partecipazione può essere conseguita attraverso fusioni o accordi tra società consortili locali, con data certa anteriore alla presentazione della domanda, ferma restando, in caso di assegnazione, l’unitarietà del titolo abilitativo per l’esercizio del diritto di uso delle frequenze.

 

Esclusività di partecipazione ad un consorzio per bacino o sub-bacino

Ogni emittente indicata ai fini delle manifestazione d’interesse può partecipare, per ogni bacino o sub bacino d’utenza locale, al capitale sociale di una sola società consortile.

 

Almeno un impianto FM nel bacino oggetto di manifestazioni d’interesse per ogni emittente partecipante

In coerenza con quanto precede, l’emittente può partecipare al capitale sociale della società consortile, solo se titolare di un impianto operante nelle province ricomprese nel bacino o sub-bacino, risultante dalle schede tecniche B.

 

Requisiti manifestazioni d’interesse

I requisiti di partecipazione dovranno essere tutti posseduti alla data delle manifestazioni d’interesse, durante l’espletamento della procedura e fino al momento dell’assegnazione. Successivamente all’assegnazione del diritto d’uso, la mancanza dei requisiti indicati, comporterà decadenza dall’aggiudicazione.

 

Piano tecnico

La domanda di partecipazione deve essere corredata a pena di esclusione da un piano tecnico, contenente una descrizione dettagliata dei costi di realizzazione, compreso il costo totale degli investimenti che si intenderanno realizzare, finalizzato a dimostrare la capacità tecnica da parte del partecipante alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto dei vincoli di copertura e nel rispetto dei Punti Di Verifica (PDV) previsti dalle Delibere Agcom 664/09/CONS e 286/22/CONS.

 

Caso di più reti oggetto di manifestazioni d’interesse

Nel caso di manifestazioni d’interesse per più reti, è valida la domanda di partecipazione corredata dal solo piano tecnico relativo alla rete per la quale la società consortile ha espresso la propria migliore preferenza, fermo restando che nel caso di assegnazione diretta del diritto d’uso relativo ad una rete diversa da quella indicata come preferita, per la quale il partecipante non abbia presentato il piano tecnico, l’aggiudicatario dovrà presentare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione degli esiti della procedura, il piano tecnico relativo alla rete aggiudicata. Il piano dovrà contenere una descrizione dettagliata dei costi di realizzazione, compreso il costo totale degli investimenti che si intenderanno realizzare, finalizzato a dimostrare la capacità tecnica da parte del partecipante alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto dei vincoli di copertura e nel rispetto dei PDV.

 

Nuove autorizzazioni generali

Le eventuali nuove autorizzazioni generali dovranno essere compilate in base al modello accluso al bando e trasmesse esclusivamente all’indirizzo PEC di riferimento.

 

Deposito cauzionale e manifestazioni d’interesse

La società consortile partecipante alla procedura dovrà costituire, a pena di esclusione, un deposito cauzionale, secondo le modalità indicate nei commi a seguire, pari ad una percentuale del 3% del costo degli investimenti previsti per la realizzazione del piano tecnico e per garantire la piena operatività della rete. Nel caso di manifestazioni d’interesse per più reti, la società consortile dovrà costituire a pena di esclusione un solo deposito cauzionale pari ad una percentuale del 3% del costo degli investimenti previsti per la realizzazione del piano tecnico relativo alla rete per la quale la società consortile ha espresso la propria migliore preferenza e per garantire la piena operatività della rete.

 

Destinazione deposito cauzionale

Il deposito tornerà nella disponibilità dei soggetti partecipanti entro tre mesi dalla conclusione della procedura, oppure al momento dell’esclusione per le società consortili non ammesse alla gara.

 

Forme di costituzione del deposito cauzionale

Il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante libretto di risparmio postale, intestato al Ministero delle imprese e del made in Italy – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, ovvero quietanza di tesoreria a dimostrazione di avvenuto deposito (nel caso di utilizzo di titolo di Stato o garantiti dallo Stato, detti titoli devono essere calcolati al valore di Borsa del giorno precedente a quello della costituzione del deposito e, per i titoli soggetti a tassazione, con detrazione dell’importo relativo), ovvero deposito effettuato presso uno degli istituti di credito di cui al decreto legislativo n. 385/1993 e successive modificazioni e integrazioni (la ricevuta o la dichiarazione di deposito dovrà essere redatta in bollo e le firme dei rappresentanti dei suddetti istituti dovranno essere autenticate).

 

Cauzione

In alternativa al deposito cauzionale potrà essere costituita cauzione in una delle forme previste dalla legge n. 348/1982, modificata dalla legge n. 154/2016. In tali casi, la fideiussione ovvero la polizza assicurativa, dovranno essere costituite in favore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy  Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, viale America, 201, 00144 Roma, indicando nella causale: “Partecipazione alla procedura di manifestazione di interesse per l’assegnazione dei diritti d’uso DAB”.

 

Preferenza

La società consortile potrà esprimere una preferenza – in via gradata – per più reti dello stesso bacino. La priorità della preferenza indicata costituirà criterio vincolante ai fini dell’aggiudicazione diretta. Pertanto, avrà preferenza nell’assegnazione della relativa rete la società consortile che abbia indicato la stessa in ordine di preferenza maggiore (ordine crescente, dove la rete indicata al n. 1 costituisce l’espressione della preferenza di grado più elevato).

 

Trasparenza

L’elenco delle manifestazioni d’interesse pervenute, unitamente all’eventuale notizia dell’aggiudicazione, sarà reso pubblico sul sito del Ministero.

 

Seduta pubblica

Qualora il numero delle società consortili concorrenti risultasse inferiore o pari al numero delle reti disponibili, ma più di una società consortile fosse interessata a concorrere per la medesima rete, il Ministero, al fine di procedere all’assegnazione diretta dei diritti d’uso, convocherà in seduta pubblica, le società concorrenti per verificare la possibilità del raggiungimento di un accordo in relazione alla scelta della rete.

 

10 giorni per l’accordo

L’accordo dovrà essere perentoriamente raggiunto entro i 10 giorni successivi allo svolgimento della seduta. Decorso detto termine, il Ministero procederà a convocare un’ulteriore seduta pubblica per verificare l’eventuale raggiungimento dell’accordo, ovvero per dare atto della necessità di procedere alla fase di procedura comparativa. Della convocazione dei soggetti che abbiano presentato manifestazioni d’interesse verrà dato avviso pubblico sul sito del Ministero nonché comunicazione individuale a ciascun partecipante, a mezzo pec.

 

Assegnazione diretta in extremis

Il raggiungimento di eventuale accordo in ordine alla scelta delle reti comporterà l’assegnazione diretta del diritto d’uso.

 

Procedura comparativa

Il mancato raggiungimento dell’accordo costituirà il presupposto per procedere con la fase di selezione comparativa.

 

Proposta condivisa

Qualora, all’esito della fase delle manifestazioni d’interesse, e nel caso in cui ne ricorressero i presupposti, prima di procedere all’avvio delle procedure di selezione comparativa, fermo il divieto di co-intestazione del titolo abilitativo, nonché di fusioni o accordi successivi alla manifestazione diretti alla intestazione, ad un nuovo e diverso soggetto giuridico composto dalle società consortili partecipanti, del diritto d’uso, entro un termine non superiore a 20 giorni dalla chiusura della fase di manifestazione, viene data la possibilità alle società consortili partecipanti a tale fase di presentare al Ministero una proposta condivisa per l’assegnazione diretta delle reti, ferma restando l’attivazione della procedura di selezione comparativa nel caso in cui la proposta non venga accolta.

 

Calendario

I diritti d’uso rilasciati ad esito delle procedure sopra descritte diverranno operativi, nel bacino d’utenza locale oggetto della procedura, secondo il calendario nazionale di attuazione del PNAF-DAB che sarà successivamente definito dal Ministero.

 

Regole per l’aggiudicazione del diritto d’uso

Al fine di garantire la promozione della concorrenza e il pluralismo dell’informazione, l’aggiudicazione del diritto d’uso avviene mediante l’applicazione delle seguenti regole:

a) in un medesimo bacino d’utenza è preclusa l’aggiudicazione alla stessa società consortile di più reti con copertura regionale;

b) in un medesimo bacino d’utenza è preclusa l’aggiudicazione alla stessa società consortile di più reti con copertura regionale e con copertura pluri-provinciale o provinciale;

c) in un medesimo bacino d’utenza, in caso di sovrapposizioni territoriali tra reti con copertura pluri-provinciale o provinciale, è preclusa l’aggiudicazione alla stessa società consortile di più di una di tali reti.

 

Assegnazione diretta

Ad esito della procedura, là dove ricorrano i presupposti per l’assegnazione diretta dei diritti d’uso DAB, il Ministero, poste le verifiche e le valutazioni in ordine al rispetto dei requisiti previsti dal bando per le manifestazioni d’interesse, posti i limiti di cui alle precedenti lett. a), b) e c), procede alla redazione dell’elenco degli assegnatari di ciascuna rete per il bacino d’utenza.

 

Elenco aggiudicatari diritti d’uso DAB

L’elenco degli aggiudicatari ad esito della procedura sarà approvato con provvedimento del Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del Ministero.

 

Domanda di partecipazione

Le società consortili partecipanti alla procedura devono dichiarare a pena di esclusione:

a) identità giuridica, sede legale, codice fiscale o partita IVA, estremi di iscrizione nel registro delle imprese, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica certificata, persona di riferimento per i rapporti con il Ministero con l’indicazione della qualifica e dei recapiti;

b) la rete – o le reti – oggetto di interesse, indicando un ordine di preferenza delle reti, per il bacino d’utenza oggetto della procedura;

c) le almeno dodici emittenti, partecipanti alla società consortile, che opereranno sulla singola rete, specificando per ciascuna emittente il numero di protocollo della concessione analogica e il numero della relativa autorizzazione per fornitore di contenuti radiofonici digitali (FSMR);

d) che ogni emittente, fa servizio in analogico in almeno una delle province del bacino d’utenza;

e) che ogni emittente indicata ai fini della manifestazione di interesse è titolare di autorizzazione per la fornitura di programmi radiofonici in ambito locale ai sensi dell’art. 3, comma 14 del Regolamento;

f) la data e il protocollo di accettazione della domanda di rinnovo dell’autorizzazione come FSMR, se presentata entro il 31/12/2021 o la data e il protocollo di accettazione della domanda di rilascio dell’autorizzazione come FSMR, se presentata dal 1/1/2022;

g) l’assenza delle condizioni di esclusione.

 

Allegati alle manifestazioni d’interesse diritti d’uso DAB

Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione:

a) copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante della società consortile e dei legali rappresentanti di tutte le società titolari delle emittenti partecipanti alla società consortile;

b) il piano tecnico;

c) tutta la documentazione rilevante per le finalità di cui all’articolo 3;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente l’insussistenza delle condizioni di esclusione;

e) dichiarazione da parte del legale rappresentante della società consortile e dei legali rappresentanti delle singole emittenti, ciascuno per la parte di propria competenza, ai sensi dell’articolo 19 del DPR 445/2000, che tutti i documenti forniti in copia, ai fini della presentazione della domanda sono conformi agli originali.

Le dichiarazioni e la documentazione allegata devono essere rilasciate, a pena di esclusione, nelle forme di cui agli articoli 38, 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e devono essere sottoscritte, ciascuno per la parte di propria competenza, dal legale rappresentante della società consortile e dai legali rappresentanti di ogni singola società titolare dell’emittente appartenente alla società consortile indicata ai fini della partecipazione alla procedura. La domanda di partecipazione alla procedura deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società consortile e dai legali rappresentanti di ogni singola società titolare dell’emittente appartenente alla società consortile indicata ai fini della partecipazione alla procedura.

 

Termini e modalità di presentazione delle manifestazioni d’interesse per diritti d’uso DAB

La domanda di partecipazione alla procedura, compilata secondo le indicazioni fornite nei modelli allegati, deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso del bando di gara nella G.U., alla Divisione III della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, esclusivamente via pec, indicando nell’oggetto la dicitura “Procedura assegnazione diritti d’uso DAB – Domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse”.

 

Comunicazione diniego

L’eventuale esclusione dalla procedura sarà comunicata alla società consortile interessata, entro 7 giorni, con provvedimento motivato emanato dal responsabile della procedura.

 

Nessuna sostituzione in corso di gara

La società consortile è esclusa in caso di mancanza di uno dei requisiti di partecipazione ovvero di esistenza di una causa di esclusione in capo ad una o più delle consorziate indicate ai fini della partecipazione, salvo il caso in cui la perdita dei requisiti sia sopravvenuta rispetto alla presentazione della domanda di partecipazione e il venir meno della impresa consorziata non incida sulla permanenza dei requisiti in capo alla società consortile. Non è ammessa la sostituzione in corso di gara.

 

Obblighi degli aggiudicatari

L’operatore di rete radiofonica privato in ambito locale è tenuto a:

a) garantire parità di trattamento rendendo disponibili le stesse informazioni tecniche con le medesime modalità e tempistiche a tutti i fornitori di contenuti radiofonici che hanno accesso alla capacità trasmissiva del blocco di diffusione gestito;

b) garantire identiche condizioni nelle negoziazioni degli accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete, a tutti i fornitori di contenuti radiofonici che hanno accesso alla capacità trasmissiva del blocco di diffusione gestito.

 

72 CU max pro socio

L’operatore di rete radiofonica privato in ambito locale può fornire servizi di trasmissione e diffusione esclusivamente a fornitori di contenuti radiofonici in ambito locale ed è soggetto al vincolo di destinare ai fornitori di contenuti radiofonici in ambito locale autorizzati, partecipanti al capitale sociale delle società consortili, una capacità trasmissiva massima pari a 72 unità di capacità del blocco di diffusione. La capacità trasmissiva non utilizzata dai partecipanti alle società consortili è resa disponibile ai fornitori di contenuti radiofonici in ambito locale autorizzati anche non partecipanti al capitale sociale delle medesime società.

 

Copertura mobile

L’operatore di rete è tenuto a realizzare entro due anni dall’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze, la copertura di tipo mobile di almeno il 40 %, entro quattro anni di almeno il 60% ed entro cinque anni di almeno il 70% della popolazione, desunta dalla rilevazione ISTAT al 31/12/2022, di ogni bacino o sub bacino di riferimento, valutata sulla base dei medesimi criteri tecnici stabiliti nei provvedimenti di pianificazione. Costituisce requisito obbligatorio per l’assegnazione del diritto d’uso il rispetto dei vincoli radioelettrici e dei criteri generali di progettazione delle reti trasmissive di cui all’art. 2 e all’allegato 2 della Delibera Agcom 286/22/CONS.

 

Vincoli di copertura e PDV

Gli operatori di rete assegnatari dei diritti d’uso DAB sono tenuti a garantire la possibilità da parte del Ministero di verificare e replicare i risultati riguardanti la copertura e il rispetto dei PDV dichiarati nel piano tecnico in sede presentazione della domanda.

 

Rete impiantistica DAB

In virtù del principio di equivalenza del bacino di servizio effettivo con quello assegnato/pianificato le reti di diffusione messe in esercizio dagli operatori, oltre a risultare conformi alle regole della pianificazione radioelettrica in relazione ai PDV, devono rispettare i criteri di seguito elencati:

a) gli impianti trasmissivi devono essere ubicati, salvo casi eccezionali, all’interno del bacino assegnato;

b) i debordamenti di segnale, in una certa misura inevitabili, devono essere minimizzati. In particolare, alle reti pluri-provinciali e provinciali, in quanto reti pianificate per il servizio su un sottoinsieme di province del bacino d’utenza locale, possono essere anche imposte dal Ministero restrizioni all’uso di siti con copertura pluri-provinciale ove questa risultasse sovradimensionata rispetto alle reali esigenze di copertura del bacino assegnato;

c) nei casi eccezionali in cui gli impianti della rete di diffusione debbano essere ubicati all’esterno del bacino assegnato (per insormontabili ragioni tecniche o per la particolare configurazione geografica di un bacino), la scelta dei siti trasmissivi deve comunque seguire un criterio di ragionevole prossimità al bacino assegnato allo scopo di minimizzare l’inevitabile estensione del bacino di servizio effettivo rispetto a quello assegnato/pianificato;

d) in ogni caso, non sono ammissibili impianti fuori bacino su frequenze non pianificate (né pianificabili ai sensi della normativa vigente) in quanto oggetto di assegnazione ad altro Stato estero nella medesima area di coordinamento internazionale.

 

Impegni degli operatori assegnatari dei diritti d’uso DAB

Gli operatori di rete assegnatari dei diritti d’uso DAB sono tenuti a rispettare, ai sensi dell’articolo 2 del PNAF-DAB:

a) l’insieme dei vincoli radioelettrici;

b) nel rispetto del principio di equivalenza di cui alla delibera n. 15/03/CONS, utilizzare siti ricompresi tra quelli assentiti dalle regioni interessate, ovvero altri siti, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni;

c) la configurazione più adatta al servizio, nel rispetto dei vincoli di coordinamento internazionale e nazionale, e nel rispetto del principio di uso efficiente della risorsa spettrale;

d) il rispetto dei requisiti dei codici identificativi.

 

Service tecnico

L’aggiudicatario che affidi a terzi la realizzazione e la gestione della rete dovrà produrre al Ministero una dichiarazione del soggetto terzo a che la rete sia realizzata e gestita in conformità agli impegni assunti dall’aggiudicatario nel piano tecnico.

 

Decadenza e revoca dall’assegnazione

La mancanza dei requisiti successiva all’intervenuta aggiudicazione del diritto d’uso e/o il mancato rispetto delle regole per l’aggiudicazione comporterà la dichiarazione di decadenza dall’assegnazione.

 

Alterazione consistenza soci in diminuzione del numero di 12

Nel caso in cui la società consortile aggiudicataria vari in diminuzione il numero dei componenti originari, scendendo al di sotto del numero minimo di 12 emittenti di cui all’art. 12, comma 6 del Regolamento, la stessa ne dà immediata comunicazione al Ministero, e può procedere, nel termine perentorio di 60 giorni, ad integrare la composizione del consorzio purché le emittenti subentranti garantiscano che la società consortile di nuova composizione abbia tutti i requisiti previsti e in assenza delle cause di esclusione del bando.

 

La procedura specifica

Il Ministero, ricevuta la comunicazione dell’integrazione, e verificato il mantenimento dei requisiti, conferma con apposito provvedimento l’aggiudicazione del diritto d’uso alla società consortile di nuova composizione. Qualora all’esito delle verifiche effettuate da parte del Ministero perduri la mancanza dei requisiti minimi di cui sopra, il Ministero procede alla immediata revoca dell’assegnazione del diritto d’uso.

 

Sospensione assegnazione

La violazione degli obblighi comporta la sospensione dell’assegnazione, fino a sei mesi; trascorso il periodo di sospensione, l’eventuale reiterazione della condotta nei tre anni successivi all’adozione del provvedimento di sospensione, determinerà la revoca, o la riduzione, del diritto d’uso.

 

Attivazione impianti non autorizzati

Le medesime misure sanzionatorie si applicano in caso di attivazione di impianti non preventivamente autorizzati dal Ministero, ferma restando la disattivazione degli impianti illecitamente attivati.

 

Altre sanzioni

Resta ferma, in ogni caso, l’applicabilità delle eventuali ulteriori sanzioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche. La decadenza e la revoca dall’assegnazione sono disposte con provvedimento motivato.

 

Durata e trasferibilità del diritto d’uso

I diritti d’uso rilasciati ad esito della procedura sopra descritta decorreranno e diverranno operativi, nel bacino d’utenza locale oggetto della procedura, secondo il calendario nazionale di attuazione del PNAF DAB (refarming) che sarà successivamente definito dal Ministero.

 

Durata diritti d’uso

Tali diritti d’uso ai sensi di quanto stabilito dall’art. 18 del Regolamento avranno una durata massima pari a 20 anni, e potranno essere modificati ovvero inferiore, nel caso di variazioni della pianificazione secondo gli adeguamenti del PNAF-DAB che saranno previsti da Agcom, anche ovvero derivanti da accordi internazionali o a seguito del completamento della fase di avvio dei mercati allorquando l’Autorità individuerà le modalità concorrenziali di assegnazione delle relative frequenze.

 

Cessione diritto d’uso

Il diritto d’uso potrà essere ceduto a terzi, non prima che siano decorsi cinque anni dal rilascio e a condizione che il subentrante abbia gli stessi requisiti del cedente ai sensi della delibera  664/09/CONS e rispetti gli obblighi del bando.

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Radio. DAB, sorpresa: la radio digitale non è gratis. Necessita di investimenti. E alcuni editori cadono dal pero. Un film già visto

Fonte: www.newslinet.com/radio-dab-sorpresa-la-radio-digitale-non-e-gratis-necessita-di-investimenti-e-alcuni-editori-cadono-dal-pero-un-film-gia-visto
 

Sembra incredibile, ma alcuni editori radiofonici locali sembrano rendersi conto solo adesso che il DAB non è gratis. Cioè, che i consorzi a cui necessariamente devono aderire – se vogliono riservarsi uno spazio di diritto nel digitale via etere (inteso come accesso alla capacità trasmissiva in caso di assegnazione del diritto d’uso) – imporranno una serie di investimenti che ciascun socio dovrà sostenere in quota parte.
Investimenti in qualche caso nell’ordine delle centinaia di migliaia di euro, da suddividersi (spesso) tra 12 soci o poco più.

 

Film già visto

In realtà è un film già visto con il refarming della banda 700 MHz, quando, in occasione dei bandi per i fornitori di servizi di media audiovisivi per la formazione delle graduatorie degli aventi titolo ad essere veicolati sui nuovi mux locali DTT, molti soggetti presero decisioni sull’onda dell’emotività, più che a seguito di valutazioni ponderate.

 

Se non gratis, almeno sostenibile

Convinti che, se non gratis, la capacità trasmissiva sarebbe comunque stata sostenibile.

 

Il T2 che si allontana

Magari confidando nel passaggio al T2 che, invece, anziché avvicinarsi, si sta allontanando, come abbiamo avuto modo di approfondire nei giorni scorsi.

 

Disimpegno

I risultati di tale atteggiamento poco prudente li vediamo oggi, con un allarmante disimpegno dai contratti di capacità trasmissiva sottoscritti sulle costose reti di primo livello a costo di rinunciare alle autorizzazioni FSMA (fornitori di servizi di media audiovisivi) anche in presenza di attribuzioni LCN a due cifre (quand’anche del secondo blocco).

 

Il DAB non è gratis

La sensazione che abbiamo è che anche con il DAB molti editori locali non si siano posti il dubbio della sostenibilità dell’investimento che i consorzi ai quali hanno aderito dovranno (necessariamente) sostenere.

 

Nel mezzo del guado

Ne abbiamo parlato in diverse occasioni su queste pagine, ma ora, nel mezzo delle procedure di attribuzione dei diritti d’uso (definitivi, per quanto abbiamo imparato dal DTT che di veramente definitivo in Italia c’è ben poco), il tema è tornato prepotentemente d’attualità.

 

L’esperienza (non) insegna

E ciò in quanto è forte la sensazione che il comparto radiofonico non abbia sufficientemente fatto tesoro di quanto accaduto in occasione del processo di refarming della banda 700 MHz.

 

Uniformazione

Procedura a cui si sono sostanzialmente uniformate quelle per l’assegnazione dei diritti d’uso della radio digitale ai consorzi locali.

 

Modelli di business

A parte le precedenti previsioni normative e regolamentari recanti elementi di forte sovrapposizione tra le due procedure, le Linee guida sui bandi DAB nell’ultima formulazione ed ora i bandi per la manifestazione d’interesse (che in molti casi evolveranno in procedure competitive, cioè beauty contest, per come abbiamo imparato a conoscerli) sono chiari sul punto.

 

Mix

I procedimenti nelle situazioni di competizione (cioè nelle aree tecniche dove le frequenze saranno meno dei soggetti che ne richiederanno l’attribuzione) sono un mix tra quelle dei bandi per operatori di rete DTT e per fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA).

 

Macro aree tecniche

Circostanza confermata anche dalla scelta (identica a quanto avvenuto col DTT) di pubblicare i bandi (in questo primo caso, come detto, per l’espressione della manifestazione d’interesse) per aggregazione di aree tecniche (si è, come noto, partiti con Emilia Romagna, Marche, Lazio e Sardegna) per poi procedere con Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria, Toscana, Umbria, Campania, Sicilia.

 

Ancora una volta i PDV

Ma la similitudine vale anche per il piano tecnico, con le consuete forche caudine costituite dai punti di verifica dei segnali (PDV) con cui si valuterà il rispetto dei rapporti interferenziali interni (tra aree tecniche) ed esterni (internazionali), approvando o bocciando progetti di rete, e per i punteggi di natura finanziaria ed economica (che non sono sinonimi, ma concorrono insieme a determinare la sostenibilità dell’ente consortile) ed imprenditoriale (dipendenti, regolarità amministrativa dei consorziati, esperienza, ecc.).

 

Altri fattori

Passando, naturalmente, attraverso fattori non oggetto di valutazione ministeriale, ma non per questo meno importanti.

 

Modelli di business

Parliamo dei modelli di business commerciale, posto che una società consortile ha uno scopo mutualistico compatibile con finalità di lucro.

 

La prova del DTT

Ora, considerato che col DTT sono stati premiati gli operatori di rete nazionali (o sovrareali) declinati in ambito locale – che, conseguendo facilmente maggiori punteggi nei beauty contest, nella quasi totalità dei casi, hanno ottenuto l’attribuzione dei diritti di primo livello e, dove hanno partecipato alle procedure competitive, anche di secondo livello – si dovrebbero trarre elementi di riflessione strategica a riguardo di scelte effettuate in difetto di economia di scala.

 

Sostenibilità nel lungo periodo

Tuttavia quelli da valutare non dovrebbero essere solo gli aspetti immediati, cioè legati alle condizioni di partecipazione ai bandi.

 

Riflessioni ex post

In ambito televisivo, successivamente all’assegnazione dei diritti d’uso e quindi dell’attribuzione della capacità trasmissiva, a meno di due anni di distanza si stanno – come detto – già manifestando le conseguenze economiche di determinate scelte.

 

Matrimoni e divorzi

Con situazioni di insostenibilità dei costi da parte di fornitori di contenuti, che, in qualche caso, non ne avevano correttamente valutato la portata, sposando un modello di business (per loro) inopportuno.

 

Il mio consorzio è meglio?

Circostanza che, in ambito radiofonico, dovrebbe comportare la domanda: il mio consorzio come si sosterrà?

 

Fornitori di contenuti indipendenti

Soprattutto se il modello di business esclude la collocazione di capacità trasmissiva verso l’esterno, cioè a favore dei nativi digitali indipendenti.

 

Linfa

Questi ultimi, infatti, sono gli unici in grado di portare, da fuori, linfa economica ai consorzi che, diversamente, possono solo sostenersi attraverso contribuzioni dei soci. Che, dati gli investimenti previsti, si preannunciano pesanti.

 

Film in replica

Non è un caso che in queste ultime settimane stanno aumentando gli editori (non necessariamente solo di emittenti comunitarie, le più esposte al problema) dubbiosi a riguardo delle scelte effettuate per l’adesione ad un consorzio piuttosto che ad un altro.

 

Fornitori contenuti nativi vs concessionari FM

Mentre all’orizzonte si profilano altre perplessità di tipo concreto. Se infatti è vero che nella prima fase dell’affermazione della radio digitale via etere ad essere avvantaggiati sono i concessionari FM, è probabile che con la successiva affermazione della radio digitale via etere (che nel 2025 dovrebbe superare quella analogica quanto a diffusione di device) saranno i fornitori di contenuti nativi digitali (di cui, come detto, i consorzi non potranno fare a meno per sostenersi, salvo caricare di costi i soci) a disporre di una infrastruttura più leggera, in grado di meglio sostenere i costi d’esercizio.

 

Non è gratis

Perché, se non lo si è ancora capito, il DAB non è gratis.

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Le televendite muoiono e dalle loro ceneri rinascono gli spot. Ma non per tutti

Fonte: https://www.newslinet.com/le-televendite-muoiono-e-dalle-loro-ceneri-rinascono-gli-spot-ma-non-per-tutti
 

E’ finita l’era delle televendite? I maggiori player del comparto del commercio televisivo mostrano sempre più evidenti segnali di crisi, con molti FSMA che in occasione del refarming della banda 700 MHz avevano tentato di saltare sul carro dei vincitori (nelle graduatorie per l’acquisizione di capacità trasmissiva), travolti da un’euforia da Far West, convinti che palinsesti H24 di televendite avrebbero avuto ancora un futuro. Non ha funzionato, però.

Così sono numerose le autorizzazioni FSMA con LCN a due cifre in (s)vendita anche nelle aree ad alto interesse commerciale e demografico del territorio nazionale.

 

Target dei capelli bianchi

D’altra parte, anche il pubblico più avanti con l’età, da sempre zoccolo duro delle televendite, ha iniziato ad impratichirsi degli acquisti online ed ha scoperto la comodità di scegliere, ordinare e ricevere a casa beni un tempo visti, prenotati e portati da loro attraverso la tv.

 

Errori gravi

Qualcosa, invero, di estremamente prevedibile che lascia perplessi su come si possano commettere errori strategici così gravi (come investire in FSMA da destinare alle televendite dopo il 2020) davanti alle evidenti tendenze di mercato.

 

Giù una bandiera…

Così stanno cominciando ad ammainarsi le bandiere da parte di società un tempo floride nel campo nelle televendite, disseminando il mercato di comunicazioni al Ministero delle imprese e del made in Italy di rinunce ad autorizzazioni FSMA pur di liberarsi dai gravosi contratti di banda sottoscritti con gli operatori di rete con una leggerezza da edonismo reganiano.

 

…su un’altra

Nel mentre, però, in diversi casi ed in presenza di specifiche condizioni, si assiste alla rinascita di un mercato che sembrava definitivamente scomparso.

 

Spot

Parliamo dei classici spot della pubblicità tabellare, che alla presenza di contenuti qualificati (informativi, sportivi, d’intrattenimento), stanno riempendo i caroselli di emittenti come Telelombardia.

 

Vuoti

Conseguenza del fatto che, evidentemente, quel tipo di programmazione colma un vuoto di mercato non presidiato (o comunque non completato, almeno per ora) dai competitor audiovisivi online.

 

C’è spazio

In altri termini, mentre le televendite saranno in breve completamente soverchiate dalla commercializzazione dei medesimi prodotti online, la programmazione lineare di contenuti a/v di pregio non trova piena soddisfazione nell’offerta in streaming.

 

(non ancora) User friendly

Soprattutto per il fatto che la relativa fruizione non è ancora agevole per un pubblico maturo come lo è invece diventato l’acquisto sul web.

 

10

Qualcuno diceva tempo fa che il futuro della tv locale si sarebbe presto riassunto nel range 10-19, cioè nella presenza in 10 emittenti per regione collocate nel primo blocco locale dell’arco LCN 1-100, dove le televendite sarebbero state bandite o quasi.

 

Questione di vista

Forse quel qualcuno ci aveva visto lungo. Anche se, a ben pensarci, non ci voleva molto.

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Aggiornamenti Settembre Mux Sicilia

Nel mux TELESPAZIO TV (UHF 21) è stato cambiato il logo di VIDEO CALABRIA (LCN 110):

 

La stessa modifica ha interessato anche il mux TRM (UHF 45) che presenta la seguente configurazione:

Med 1 (LCN 94)
Telenova (LCN 96)
Video Calabria (LCN 110) [trasmette in HD]
Telejato (LCN 195) [trasmette in HD]
Radio Time (LCN 394) [trasmette in HD]

 

Nel mux TGS (UHF 22) le emittenti TGR (LCN 194) e TELEBRONTE (LCN 195) sono passate in alta definizione:

 

Nel mux Rai Way (UHF 32) di 2′ livello sono avanzate di numerazione le seguenti emittenti:

RETECHIARA dal 188 alla LCN 82;

LA TR3, trasmessa sempre in alta definizione, dal 211 alla LCN 83;

TELEIBLEA, veicolata in HD, dal 178 alla LCN 89.

 

Composizione aggiornata:

TVM (LCN 19) [trasmette in HD]
BELLA TV (LCN 75) [trasmette in HD]
VINTAGE RADIO TV (LCN 76) [trasmette in HD]
RMK TV (LCN 80) [trasmette in HD]
RETECHIARA (LCN 82)
LA TR3 (LCN 83) [trasmette in HD]
TFN (LCN 84) [trasmette in HD]
ALPAUNO (LCN 86)
TELESUD TRAPANI (LCN 88) [trasmette in HD]
TELEIBLEA (LCN 89) [trasmette in HD]
TRC TELE RADIO CANICATTI’ (LCN 91)
Televideo Agrigento (LCN 92)
VIDEOSICILIA (LCN 93)
Tele Radio Studio 98 (LCN 95)
AGTV (LCN 97)
SICILIA TV 2 (LCN 99) [schermo nero]
TELEVALLO (LCN 115)
TELE 8 (LCN 117)
Canale 8 (LCN 184)
TV EUROPA (LCN 185)

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Radio. Pubblicate le FAQ del MIMIT per i bandi DAB per Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria, Toscana, Umbria, Campania, Sicilia

Fonte: www.newslinet.com/radio-pubblicate-le-faq-del-mimit-per-i-bandi-dab-per-piemonte-valle-daosta-lombardia-liguria-toscana-umbria-campania-sicilia/
 

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha pubblicato le FAQ relative al bando per manifestazione di interesse per l’assegnazione dei diritti d’uso per le reti pianificate sui bacini di utenza locale ad operatori di rete DAB+ in attuazione della disciplina stabilita dall’allegato A alla delibera n. 664/09/CONS, relativa ai bacini d’utenza n. 1 (Piemonte) – n. 2 (Valle d’Aosta) – n. 3 (Lombardia) – n. 7 (Liguria) – n. 9 (Toscana) – n. 10 (Umbria) – n. 15 (Campania) – n. 19 (Sicilia).

 

Le FAQ

Nella tabella sono disponibili le risposte ai quesiti relativi alla procedura di gara in oggetto, formulati entro il 6 settembre 2023 ed inoltrati all’indirizzo di posta elettronica: rup_bando_operatori@mise.gov.it. Le richieste di chiarimento pervenute oltre detto termine non sono state prese in considerazioni.

 

Il documento

Qui per consultare il documento.

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