Accordo Adriatico per le frequenze DTT sotto i 700 MHz

Traduzione in italiano del seguente documento inglese: https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/20171003_Adriatic_Agreement_con_Grecia.PDF

 

Struttura dell’accordo multilaterale tra le amministrazioni di Albania, Croazia, Grecia, Italia, Montenegro, San Marino e Slovenia sui principi di ripianificazione per il piano delle frequenze che concerne il futuro dei network della televisione digitale terrestre nella banda delle frequenze 470-694 MHz (nell’area costiera del Mar Adriatico ed Ionio)

 

Sfondo

Articolo 1

Le Amministrazioni di Albania, Croazia, Grecia, Italia, Montenegro, San Marino e Slovenia (in futuro Amministrazioni) hanno deciso di eseguire la ripianificazione della banda delle frequenze 470-694 MHz in modo da abilitare il futuro uso dei network della televisione digitale terrestre (TDT) e facilitare la riassegnazione della banda delle frequenze 470-694 MHz per i sistemi terrestri capaci di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili.

Tenendo in considerazione i differenti requisiti quantitativi e qualitativi sul futuro uso del DTT nella banda delle frequenze 470-694 MHz, l’accesso equo allo spettro delle frequenze, le sfide tecniche nell’area costiera, la possibilità di interferenze dannose, ecc., le Amministrazioni hanno deciso di usare principi di pianificazione concordati in comune come presentato in questo accordo in modo da facilitare il processo di ripianificazione e raggiungere un piano di frequenze compatibile tra le Amministrazioni riguardanti entro l’area geografica definita. Le Amministrazioni sono d’accordo che il loro obiettivo è raggiungere un piano di frequenze pienamente compatibile ed evitare interferenze dannose reciproche.

 

Principi di ripianificazione

Articolo 2

Le Amministrazioni sono d’accordo che nei termini di questo accordo l’area geografica delle interferenze reciproche è definita dal Poligono come definito dai punti di test (PT) nell’allegato 1A. Le Amministrazioni concordano nel distinguere tra i requisiti DTT (assegnazioni) dentro e fuori il poligono nel processo di ripianificazione nelle frequenze della banda 470-694 MHz.

Il punto di test del Poligono è il risultato di analisi tecniche basate sul calcolo dell’influenza reciproca, serie di misurazioni di interferenze reciproche, considerazioni sulla forma delle aree d’assegnazione, caratteristiche tipiche dei trasmettitori DTT, e considerazioni delle specificità della propagazione sul mar Adriatico e Ionio.

Il Poligono definito dai punti di test nell’Allegato 1B includerà anche le assegnazioni di Catania, Ragusa, Siracusa, Pyrgos e Kalamata nel caso in cui l’Italia userà nelle assegnazioni di Catania, Ragusa o Siracusa più di 5 canali contenuti nell’Allegato 2 nella colonna intestata “Frequenze (ALB, MNT, HRV, SVN, GRC)”

 

Articolo 3

Le Amministrazioni sono d’accordo che nella banda delle frequenze 470-694 MHz per lo scopo della ripianificazione dei canali le 28 frequenze televisive entro il Poligono sono distribuite come segue:

• 14 canali sono assegnati ad Italia e San Marino (Parte Ovest del Poligono)

• 14 canali sono assegnati alle amministrazioni di Slovenia, Croazia, Montenegro, Albania e Grecia (Parte Est del Poligono).

 

La distribuzione delle frequenze tra i 2 gruppi delle Amministrazioni (Parte Est e Ovest del Poligono) è definita nella tabella dell’allegato 2.

 

Articolo 4

Le Amministrazioni sono d’accordo che per lo scopo della ripianificazione delle frequenze, Italia e San Marino possono usare i canali assegnati in conformità con l’allegato 2 entro la parte Ovest del Poligono come definito dall’articolo 2 senza nessun vincolo nel rispetto di Slovenia, Croazia, Montenegro, Albania e Grecia.

 

Articolo 5

Le Amministrazioni sono d’accordo che per lo scopo della ripianificazione delle frequenze, Slovenia, Croazia, Montenegro, Albania e Grecia possono usare i canali assegnati in conformità con l’allegato 2 entro la parte Ovest del Poligono come definito dall’articolo 2 senza nessun vincolo nel rispetto di Italia e San Marino.

 

Articolo 6

Le Amministrazioni sono d’accordo che per lo scopo della ripianificazione delle frequenze, l’Italia può usare tutti i canali fuori dal Poligono come definito nell’articolo 2 senza nessun vincolo nel rispetto di Slovenia, Croazia, Montenegro, Albania e Grecia.

 

Articolo 7

Le Amministrazioni sono d’accordo che per lo scopo della ripianificazione delle frequenze, Slovenia, Croazia, Montenegro, Albania e Grecia possono usare tutti i canali fuori dal Poligono come definito nell’articolo 2 senza nessun vincolo nel rispetto di Italia e San Marino.

 

Procedure di ripianificazione e notifica

Articolo 8

Le Amministrazioni sono d’accordo che eseguiranno la ripianificazione del DTT nella banda delle frequenze 470-694 MHz, usando i principi come presentati in questo accordo. Durante il processo di ripianificazione l’Amministrazione concorda il cambio delle caratteristiche tecniche dei requisiti DTT per gli scopi informativi.

 

Articolo 9

La ripianificazione e il coordinamento dei requisiti del DTT tra Slovenia, Croazia, Montenegro, Albania e Grecia da una parte e tra Italia e San Marino dall’altra non è parte di questo accordo, ma dovrebbe rispettare i principi base di ripianificazione come presentato in questo accordo.

 

Articolo 10

Le Amministrazioni sono d’accordo che tutti i requisiti DTT pianificati in linea con questo accordo possono essere introdotti al piano frequenze di Ginevra 2006 (o rispettivo piano DTT ITU) e al Registro Principale dell’ITU in conformità con le procedure ITU. Le Amministrazioni concordano che non obbligheranno la registrazione e notifica dei requisiti DTT coordinati reciprocamente.

 

Problemi rimanenti

Articolo 11

L’introduzione di ogni requisito DTT aggiuntivo che non è in linea con questo accordo è trattato come caso speciale individuale ed è soggetto a maggiori analisi tecniche dettagliate e possibile solo se l’accordo di coordinamento separato è raggiunto con tutte le Amministrazioni.

 

Articolo 12

L’uso futuro della banda delle frequenze 694-790 MHz e problemi transitori corrispondenti non sono parte dell’accordo e dovrebbero essere indirizzati da accordi separati di comune accordo.

 

Articolo 13

Le Amministrazioni riconoscono la necessità di un periodo di transizione e si accorderanno sulla data finale dell’implementazione dei requisiti DTT soggetti di questo accordo da accordi di transizione dettagliati. La data di partenza stimata della messa in uso e le date di distribuzione completa dei requisiti DTT sono il soggetto degli accordi bilaterali.

 

Articolo 14

Tutti i malintesi e disaccordi nell’implementazione di questo accordo saranno indirizzati dalle Amministrazioni coinvolte nello spirito di cooperazione e buona volontà, tenendo in considerazione criteri tecnici ed equità. Tutti i rimanenti disaccordi tra le Amministrazioni saranno sistemati in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sulla Legge dei Trattati, firmata a Vienna il 23 Maggio 1969 ed entrata in vigore il 27 Gennaio 1980.

 

Linguaggio dell’accordo

Articolo 15

L’accordo è redatto in inglese e stampato in numero uguale di copie al numero delle Amministrazioni firmatarie. Ognuna tiene una copia.

 

Entrata in vigore

Articolo 16

L’accordo entra in vigore per ogni Amministrazione dalla data della sua firma.

 

 

Si ricorda che la Sicilia è in coordinamento con la Grecia. Le zone riguardano rispettivamente le aree di Ragusa, Siracusa e Catania da una parte e dall’altra Pyrgos e Kalamata.

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