Refarming della banda 700 MHz: finirà con un’altra procedura d’infrazione

Fonte: https://www.newslinet.com/refarming-della-banda-700-mhz-finira-con-unaltra-procedura-dinfrazione/

 

L’esclusione di alcuni fornitori di servizi media audiovisivi (FSMA) locali dalla graduatoria dell’Area Tecnica 18 (Sardegna) potrebbe innescare uno tsunami sul processo di refarming della banda 700 MHz. Il nocciolo (giuridico) del problema non sono tanto le motivazioni amministrative dei casi specifici, quanto il fatto, così accecante da essere passato inosservato, che è stato creato un nuovo sistema chiuso in un ambito strategico come quello mediatico.

 

Refarming della banda 700 MHz lambiccato

I bizantinismi introdotti dalla precedente amministrazione del Ministero dello sviluppo economico (sulla quale, secondo l’Associazione Tv Locali di Confindustria “incombono i gravi ritardi e l’inutile complessità dei Bandi e della procedura di partecipazione per l’assegnazione della capacità trasmissiva“), per applicare l’art. 1 c. 1034 della L. 205/2017, ha, all’evidenza, immotivatamente sbarrato l’accesso sine die a nuovi soggetti. Generando un sistema corazzato contrario alle norme UE (ci sarebbe anche da discutere a lungo sul comma 1033 relativamente agli operatori di rete, peraltro).

 

Diritto multiforme, ovvero comprendente “la libertà di opinione, di ricevere o di comunicare informazioni o idee”

L’arzigogolato meccanismo ministeriale confligge infatti (e tra l’altro) con la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), relativamente all’art. 10 (Libertà di espressione, qualificata come diritto multiforme, ovvero comprendente “la libertà di opinione, di ricevere o di comunicare informazioni o idee”), a mente del quale (comma 1) “Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera”.

 

Impedimenti

Ora, è vero che il secondo periodo del paragrafo 1 dell’art. 10 precisa che “Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive” e che il paragrafo 2 stabilisce che “L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie (…)”.

 

Recinzioni

Tuttavia, siamo sicuri che le restrizioni adottate dal Ministero siano necessarie, proporzionali ed adeguate? Secondo alcuni illustri giuristi, che stanno già esaminando la questione, sembrerebbe proprio di no.

 

Pluralismo dei mezzi di comunicazione

E ciò in considerazione del fatto che – a livello comunitario il diritto all’informazione dell’opinione pubblica si fonda sul rispetto del principio del pluralismo dei mezzi di comunicazione, requisito preminente dell’intero sistema dei media. Ma anche che le limitazioni previste dall’art. 10 CEDU sono tassative e riguardano tutti quei casi in cui le misure restrittive e si rendano necessarie in una società democratica per garantire la protezione dell’interesse generale o la protezione di diritti individuali.

 

Eccezioni vincolate

Qualora, infatti, uno Stato membro invochi le eccezioni previste dal trattato per giustificare una normativa che ostacoli l’esercizio della libera prestazione dei servizi, detta giustificazione deve essere prevista dal diritto comunitario e interpretata alla luce dei principi generali del diritto e, segnatamente, dei diritti fondamentali.

 

Art. 10 CEDU principio generale meritevole di rispetto assoluto

In tale caso, il giudice nazionale e, eventualmente, la Corte stessa devono valutare l’applicazione di dette eccezioni, “con riguardo a tutte le norme di diritto comunitario, ivi compresa la libertà di espressione, sancita dall’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in quanto principio generale del diritto di cui la Corte garantisce il rispetto”, come ha avuto modo di chiarire la Corte di giustizia europea.

 

Art. 11 CEDU

Non basta: l’art. 11, par. 2 della CEDU lega la libertà di espressione col pluralismo dei media, da interpretarsi come libertà dei media e necessità della pluralità dei mezzi di comunicazione, poste in relazione con la libertà per i cittadini di avere accesso e controllo all’informazione stessa.

 

D’infrazione in violazione

La sensazione, insomma, è quella di essere partiti da una procedura per violazione degli obblighi derivanti dal diritto comunitario in ambito televisivo, per finire in un’altra….

 

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